Cosa fare quando si prende una multa? E’ sempre bene essere ben documentati sul codice della strada.
Autovelox: tutti i casi in cui la multa è nulla secondo la Cassazione
CODICE DELLA STRADA
Paletti più rigidi per l’accertamento delle infrazioni al limite di velocità tramite autovelox. Le ultime sentenze della Cassazione, infatti, definiscono meglio il quadro delle tutele per gli automobilisti.
Così, per esempio, se il dovere di segnalare in anticipo il dispositivo elettronico è uno dei punti ormai acclarati dalla giurisprudenza, per la prima volta, è stato riconosciuto un uguale obbligo informativo anche a beneficio di chi proviene da strade laterali. Infatti, i giudici di Piazza Cavour, con una recente sentenza, hanno riconosciuto le ragioni del guidatore in quanto il cartello segnaletico era apposto unicamente sulla strada principale e non anche sulla provinciale che più avanti l’intersecava.
Con un’altra recente pronuncia, invece, la Suprema Corte ha annullato una multa in quanto dal verbale non emergeva la presenza dell’agente di polizia municipale nella fase di “elaborazione dell’accertamento”, avendo il comune interamente esternalizzato la gestione del servizio.
Mentre, per quanto riguarda i rilevamenti in città, le multe elevate su percorsi urbani “ordinari” sono sempre annullabili anche quando vi è stato il placet del prefetto all’installazione.
Vale quindi la pena ripercorre le principali decisioni in materia ed i punti fermi sui cui gli automobilisti, almeno fino ad oggi, possono contare.
Il dispositivo va sempre segnalato
Non basta la segnalazione in anticipo della presenza del dispositivo quando fra il cartello e l’autovelox vi siano degli incroci con altre strade. Infatti, in tal caso il soggetto che si immette sulla strada “controllata” può correttamente sostenere di non essere stato informato.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 680/2011 riconoscendo le ragioni dell’automobilista che lamentava, dopo essersi immesso sulla statale, “di non aver incontrato alcun cartello segnalante la successiva presenza dell’autovelox”. Per i giudici: “In siffatto contesto, non sarebbe stato, dunque, sufficiente, accertare l’esistenza di un unico e qualsiasi cartello premonitore, sulla strada statale, essendo necessario verificarne invece, in coerenza alle finalità perseguite dalla legge: la presenza specifica ed a congrua distanza tra la suddetta intersezione e la successiva postazione fissa”. Non solo ma “il relativo onere probatorio, in mancanza di attestazione fidefacente al riguardo contenuta nel verbale, incombeva sull’amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria”.
No alla indicazione del cartello nel verbale
Invece, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata mediante autovelox, non sia indicato che la presenza dell’apparecchio era stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso “sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza”, Cassazione ordinanza n. 680/2011.
L'”elaborazione” della sanzione va fatta dai vigili
Se ad elaborare la multa fatta con l’autovelox non è stato un agente della municipale allora ci sono speranze di vedersi annullata la sanzione. Infatti, dal verbale di accertamento deve emergere “adeguatamente” che il rilevamento è stato fatto da “un agente preposto al servizio di polizia”. Lo ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza del 5 aprile 2011 n. 7785. I Supremi giudici hanno infatti accolto le doglianze dell’automobilista che lamentava la mancata partecipazione della polizia municipale nelle fasi di “elaborazione dell’accertamento”.
Il comune aveva esternalizzato l’intera gestione a una ditta esterna, indicando poi soltanto genericamente una “supervisione” da parte della Polizia municipale. Così facendo, però, risultava “indimostrata” l’esistenza di quell’elemento “di certezza e legalità” che “solo la presenza del pubblico ufficiale può garantire al cittadino”. Sul Comune, dunque, incombeva l’onere – non assolto – di provare che la presenza del privato era limitata alla fase di installazione ed impostazione degli apparecchi; mentre la gestione degli stessi era “rimasta riservata ai pubblici ufficiali”; e che comunque il ruolo degli operatori tecnici fosse sempre “subordinato a quello dei vigili urbani”.
In città rilevamenti solo su strade ad “alto scorrimento”
Secondo l’articolo 4 della legge 168/2002 che disciplina i controlli di velocità da “remoto”, questi sono sempre possibili sulle strade “extraurbane principali” ma non sulle strade “urbane ordinarie”, mentre per quelle “extraurbane ordinarie” e per quelle “urbane di scorrimento” occorre l’autorizzazione del prefetto. L’autorità di governo può, dunque, autorizzare gli autovelox sulla base di alcuni elementi quali: la pericolosità, il traffico o la difficoltà di fermare il veicolo.
È accaduto però, secondo la Cassazione, sentenza 3701/2011, che alcuni comuni hanno forzato un po’ la mano ai prefetti ottenendo un lasciapassare all’installazione anche in strade prive delle caratteristiche previste dalla legge. Ragion per cui i giudici, pur riconoscendo l’autonomia dei prefetti, hanno annullato i verbali. Secondo un’altra sentenza, la 7872/2011, i margini di manovra del prefetto nel definire i tratti di viabilità ordinaria su cui autorizzare le postazioni fisse “trovano come limite insuperabile il tipo di strada, che è individuato con certezza dalla legge 168/02”.
L’omologazione dell’apparecchio non “scade” mai
In relazione alle apparecchiature di controllo automatico, il legislatore non ha adottato nessuna disposizione che commini la decadenza delle omologazioni rilasciate. Secondo la Cassazione, sentenza 17361/2008, ne consegue che “nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa, non sussiste alcun ulteriore onere probatorio, a carico dell’Amministrazione, relativo alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature”.
No alla taratura periodica
Non vi sono neppure norme che impongono un obbligo di taratura periodica dell’autovelox. Dunque, l’attendibilità degli accertamenti effettuati non può ritenersi inficiata dalla assenza di controlli periodici. Non solo ma l’efficacia probatoria rimane sino a che non risulti accertato, in quanto dedotto ed espressamente provato, il mal funzionamento dello strumento, o il difetto di costruzione, installazione, Tribunale di Potenza, sentenza 11 novembre 2010 n. 1496.
E sempre il tribunale di Potenza, sentenza 1305/2010, ha chiarito che “il sistema nazionale di taratura di cui alla L. n. 273/1991 non si applica alle apparecchiature per la rilevazione delle violazioni dei limiti di velocità fissati dal codice della strada, le quali, invece, sono soggette esclusivamente ad una verifica di perfetta funzionalità (omologazione) da parte del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Tale verifica, peraltro, è indispensabile solo in relazione al “modello” di apparecchio e non deve essere effettuata di volta in volta sul singolo esemplare”.
E, dunque, “il verbale […] fa piena prova della sussistenza della violazione anche quando i dati relativi all’omologazione, riportati, non si riferiscano specificamente all’apparecchio utilizzato ed a prescindere dal rispetto della taratura periodica”. Concetto espresso anche dalla Cassazione, sentenza 22207/2010, “In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità la necessità di omologazione dell’apparecchiatura di rilevazione automatica – ai fini della validità del relativo accertamento – va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare”.
Non necessaria la contestazione immediata
L’eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione ad una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti. L’utilizzazione di apparecchiature diverse, quali l'”autovelox”, invece, “rientra di per sé tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l’attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancanza di una contestazione immediata, né sono sindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio di polizia stradale, come quelle relative al numero delle pattuglie operanti”, Cassazione n. 9308/2007.
È possibile annullare la multa con autovelox se la strada urbana a scorrimento presenta una carreggiata singola, questo è quanto ha stabilito la Suprema Corte nella sentenza n. 12231.
In pratica, la multa per poter essere valida deve essere presa in una strada con almeno due carreggiate ben separate e con minimo due corsie di marcia, così la polizia stradale può avere la possibilità di fermare l’automobilista per segnalargli nell’immediato l’inflazione. Ne consegue che, se l’amministrazione non dimostra al giudice le condizioni della strada, tali da consentire alla polizia stradale di segnalare nell’immediato l’infrazione, questo può annullare la multa.
Multa autovelox: ecco i casi in cui è possibile impugnarla
Oltre al caso presentato esistono altre condizioni grazie alle quali è possibile impugnare una contravvenzione per eccesso di velocità.
- Installazione illegittima degli autovelox
Secondo il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4321/14 l’autovelox deve essere posizionato su strade con un alto tasso di incidentalità, se ciò non si verifica la multa è considerato illegittima. - Visibilità dell’apparecchio
L’apparecchio deve essere ben segnalato e ben visibile, altrimenti è possibile fare ricorso al verbale degli agenti di polizia, questo è stato stabilito dal Giudice di Pace a Vasto nella sent. n. 246/14 e dalla Cassazione nella sent. n. 11131/09. - Corretta segnalazione dell’autovelox
L’Autovelox deve essere segnalato con un cartello posto almeno 400 metri prima, in assenza di ciò la multa è illegittima. [G.d.P. Terni, sent. n. 762/12.] - Autovelox e pubblici ufficiali
Le multe sono nulle se l’apparecchio è gestito da società private, questo è stato stabilito da una Circolare Ministro dell’Interno del 3.8.07. - I lampeggianti dell’auto della polizia devono essere accesi
La postazione della polizia deve essere ben segnalata altrimenti la multa è considera illegittima, così ha dichiarato il Giudice di Pace di Gallarate, nella sent. n. 101/14. - Più corsie più segnalazioni
Se la strada presenta più corsie il limite di velocità deve essere posizionato sia a destra che a sinistra, questo è quanto è stato stabilito dal Giudice di Pace a Venezia nella sentenza n. 892/14. - Limite di velocità superato di poco
Il Giudice di Pace di Gallarate nella sent. N. 267/14 ha stabilito che la multa per eccesso di velocità si può annullare se il limite è stato superato di poco perché la causa potrebbe essere la taratura dell’apparecchio. - Superstrada e Polizia Municipale
Nella sentenza n. 23813/09 la Cassazione ha deciso che sono da considerare illegittime le contravvenzioni fatte dalla polizia municipale in strade extra urbane, come le autostrade perché queste sono di competenza della Polizia di Stato.
Quando l’autovelox è valido
La cassazione ha stabilito che una multa da autovelox si considera regolare solo se l’apparecchio elettronico è preceduto da un cartello che ne indichi la presenza, annullando di conseguenza quelle non segnalate. L’avvertenza deve essere posta ad almeno un chilometro di distanza e ad ogni incrocio principale. In caso di irregolarità sarà possibile fare ricorso. Oltre a verificare la segnaletica, ci sono gli estremi per un ricorso se il verbale della multa da autovelox omette uno dei seguenti dati:
- il tipo di apparecchio utilizzato completo di omologazione ministeriale;
- il livello di tollerabilità del misuratore;
- la verifica delle sue funzionalità;
- le modalità del suo utilizzo;
- l’indicazione del Prefetto circa le strade dove la procedura automatizzata sostituisce le pattuglie.
Procedura per il ricorso
L’automobilista che volesse presentare ricorso ha diritto a farlo davanti al Giudice di Pace entro 30 giorni dall’arrivo della notifica o 60 giorni volendo ricorrere al Prefetto. In caso si optasse per la seconda via, è bene sapere che, in caso di rigetto del ricorso, la sanzione viene raddoppiata.
Il ricorso per la multa da autovelox deve essere presentato in carta libera con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre i termini previsti, pena la sua non validità.
Ricorsi più difficili per gli automobilisti
Brutte notizie per gli automobilisti. Secondo una recente sentenza della Corte della Cassazione, è sufficiente nel verbale redatto dalle autorità indicare solo i dati del decreto prefettizio senza neanche allegarlo. Scompare quindi la contestazione secondo la quale ogni sanzione dovrebbe essere contestata immediatamente al trasgressore, ossia che in passato molti Giudici di Pace annullavano i verbali perchè non era descritta la ragione per cui il Prefetto aveva dato ordinanza che in quella specifica strada non si poteva fermare all’istante la vettura per la pericolosità della strada stessa. Nell’analizzare il caso bisogna tuttavia trovare un punto d’equilibrio tra la necessità di dare una sicurezza stradale e dall’altra di non far apparire l’autovelox solo come uno strumento in dote ai Comuni per far cassa.
Quest’ultimo fattore sarebbe infatti un cattivo scherzo ai conducenti e sarebbe un segnale contrario rispetto all’installazione di questi dispositivi, nati soprattutto per l’esigenza di dare un controllo alla velocità delle macchine, che in alcuni casi sfrecciano nelle vie cittadine con un livello di pericolosità altissimo soprattutto per tutti gli altri conducenti, che alcune volte si sono trovati in mezzo ad incidenti mortali senza colpe. Da rivedere poi il sistema in alcuni casi, come la sanzione erogata per aver superato il limite di velocità ma sempre stando entro una soglia ragionevole (le cosiddette multe per 60 km/h).
Nel caso in cui una medesima infrazione, ripetuta, sia contestata con più contravvenzioni è necessario in astratto analizzare se la reiterazione dell’infrazione sia stata posta in essere a distanza temporale più o meno breve.
Infatti, solo nel caso in cui la “recidiva” si sia concentrata in brevissimo tempo, potrà in alcuni casi essere pagata una sola multa, di importo aumentato. In caso contrario, invece, andranno pagate tutte le contravvenzioni.
L’articolo 198 del codice della strada, infatti, stabilisce che la sanzione è quella prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, nel caso in cui con una azione od omissione vengano violate diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie o vengano commesse più violazioni della stessa disposizione.
Tuttavia, questa “agevolazione” viene meno per le zone a traffico limitato, dato che il medesimo articolo 198 prosegue, al secondo comma, precisando che, in deroga a quanto detto al primo comma, chi trasgredisca i divieti di accesso o gli altri obblighi, divieti o limitazioni che riguardano le aree pedonali urbane o le ZTL soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.
A tal proposito, particolarmente chiarificatrice è una sentenza della Corte di cassazione del 2014: la numero 26434 del 16 dicembre.
Con essa, i giudici hanno infatti precisato che, in materia di sanzioni amministrative, nel caso in cui siano poste in essere più condotte realizzatrici di una medesima violazione non è possibile applicare l’articolo 81 del codice penale che si occupa di continuazione. In tal caso, infatti, va applicato esclusivamente il concorso formale, come da articolo 8 della legge numero 689 del 1981. Tale concorso richiede l’unicità dell’azione o dell’omissione produttive di più violazioni.
Per la Corte, oltretutto, tale disciplina non è neanche ostacolata dal successivo articolo 8-bis, il quale esclude, in presenza di determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima commessa solo ai fini dell’inoperatività (salvi casi di violazioni di norme previdenziali e assistenziali) delle ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione.
Insomma: l’incauto automobilista che si introduca più volte in una zona a traffico limitato è tenuto a pagare una contravvenzione per ogni singola infrazione. Anche se gli ingressi sono stati effettuati nello stesso giorno, a distanza di alcune ore. Negli altri casi si potrà sperare in una riduzione della sanzione, ma solo nell’ipotesi in cui le plurime violazioni siano state notevolmente concentrate nel tempo”.